Pagamento dell’IVA – decreto
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – Decreto del 10 gennaio 2018 / Ministro Padoan
Estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 60 -bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 -quinquies , del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante «Istituzione
e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto»;
Visto, in particolare, l’art. 60 -bis , comma 2, del citato decreto n. 633 del 1972, il quale prevede, per le cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, la solidarietà del cessionario soggetto passivo al versamento dell’imposta dovuta dal cedente;
Visto, in particolare, l’art. 60 -bis , comma 1, del citato decreto n. 633 del 1972, il quale prevede che, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode e su proposta degli organi competenti al controllo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i beni per i quali opera la solidarietà nel pagamento dell’imposta;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 2012;
Visto l’art. 1, comma 4 -quinquies , del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha stabilito che il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di detta legge di conversione, estende anche al settore dei combustibili per autotrazione l’ambito di applicazione del citato art. 60 -bis del decreto n. 633 del 1972;
Ritenuto di dover provvedere, in particolare, individuando, nell’ambito del settore dei combustibili per autotrazione, i
prodotti per i quali sono più facilmente riscontrabili fenomeni
di frode;
Decreta:
Art. 1.
Solidarietà nel pagamento dell’IVA
1. All’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 2012, dopo la lettera d -bis ) è aggiunta la seguente: «d -ter ) benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d. 27101943; v.d. 27102011).»
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.