Estrazione assolvendo l’IVA

Articolo di Eutekne.info del 25/01/2018

Estrazione dei carburanti dal deposito assolvendo l’IVA con F24

I nuovi obblighi sono efficaci dal 1° febbraio 2018 ma richiedono un decreto attuativo
/ Emanuele GRECO

 

Nell’ambito delle misure anti-evasive previste per il settore dei carburanti, la legge di bilancio 2018 stabilisce l’obbligo di versamento dell’IVA mediante F24 senza possibilità di compensazione, per potere estrarre dal deposito fiscale o immettere in consumo in Italia prodotti quali la benzina e il gasolio (nonché altri carburanti o combustibili da individuare).

Il nuovo obbligo decorre dal 1° febbraio 2018 e richiede l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze. In attesa delle norme attuative, le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio (art. 1 comma 937 ss. della L. 205/2017) già definiscono i principali aspetti della nuova disciplina.

Per quanto riguarda la base imponibile dell’operazione di estrazione dal deposito o di immissione in consumo, si fa riferimento:

  • al corrispettivo o valore relativo all’operazione di introduzione dei carburanti nel deposito;
  • ovvero, al corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata nel corso della custodia dei beni nel deposito.

La base imponibile include anche l’ammontare dell’accisa dovuta, ma non l’IVA eventualmente versata in Dogana all’atto dell’importazione del carburante. Inoltre, devono essere sommati gli importi relativi alle eventuali prestazioni di servizi rese sui beni nel corso della loro giacenza nel deposito fiscale.

La legge di bilancio disciplina anche le modalità di versamento dell’IVA dovuta per l’estrazione dal deposito o immissione in consumo:

  • il soggetto tenuto al versamento è colui per conto del quale i carburanti sono estratti o immessi in consumo;
  • il pagamento dell’IVA avviene, in via diretta, mediante F24, senza che sia ammesso l’utilizzo in compensazione.

Se valgono le indicazioni fornite per l’estrazione dal deposito IVA (per i soggetti “non affidabili”), il divieto di
compensazione dovrebbe riguardare anche le compensazioni “interne” effettuate nell’ambito delle liquidazioni periodiche IVA (ris. Agenzia delle Entrate n. 55/2017)

I riferimenti del modello F24 dovranno quindi essere riportati nel modello di accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa e la ricevuta di versamento dovrà essere consegnata in originale al gestore del deposito (in assenza di ricevuta, il gestore è solidalmente responsabile per l’IVA non versata).

La disciplina descritta non dovrà essere osservata:

  • se i beni oggetto di estrazione o immissione in consumo sono di proprietà del gestore del deposito (in quanto soggetto affidabile);
  • se il soggetto che procede all’immissione in consumo soddisfa i requisiti di affidabilità che saranno definiti con il prossimo DM ed è titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori ex art. 23 comma 3 del TUA;
  • se il soggetto che procede all’immissione in consumo ha prestato idonea garanzia (in base al prossimo DM) e il deposito nel quale sono custoditi i prodotti ha capacità non inferiore ai valori ex art. 23 comma 3 del TUA.

Di particolare rilievo sono le regole stabilite per i carburanti che sono immessi in consumo in seguito ad acquisto intracomunitario. In questa ipotesi, l’estrazione dal deposito richiede il versamento dell’IVA mediante F24, senza compensazione, anche se i carburanti sono estratti da un deposito IVA. Non si applica quindi il meccanismo del reverse charge previsto dall’art. 50 comma 6 del DL 331/93 per i beni estratti dal deposito IVA dopo esservi stati introdotti mediante acquisto intracomunitario.

Sarà l’imminente decreto attuativo a esonerare dal pagamento dell’imposta con F24, e quindi a “riabilitare” il reverse charge, se il carburante è estratto per conto di soggetti che soddisfano specifici criteri di affidabilità o prestano idonea garanzia secondo le modalità stabilite dallo stesso DM.

In buona sostanza (e fermo restando le regole precise che saranno fissate dal DM), per l’estrazione dal deposito IVA dei carburanti di provenienza intra Ue varranno criteri simili a quelli previsti, per le altre tipologie di prodotti, se il bene introdotto è di provenienza extra Ue o nazionale.